DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
La resposabilità civile tratta delle questioni attinenti alle tematiche dei risarcimenti danni. Tale materia è trattata principalmente dagli articoli da 2043 a 2059 del codice civile, oltre alle normative specifiche di settore contenute in leggi speciali e altre leggi.
Si riportano qui di seguito i suddetti articoli del codice civile:
art.2043 codice civile. Risarcimento per fatto illecito. -
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona d altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
art.2044 codice civile. Legittima difesa -
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sè o di altri.
Nei casi di cui all'art.52, comma secondo, terzo e quarto, del codcie penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all'art.55. secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
art.2045 codice civile. Stato di necessità -
Quando chi compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessita' di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato nè era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta una indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
art.2046 codice civile. Imputabilità del fatto dannoso -
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacita' derivi da sua colpa.
art.2047 codice civile. Danno cagionato dall'incapace -
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
art.2048 codice civile. Responsabilita' dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte -
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa dipsosizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
art.2049 codice civile. Responsabilita' dei padroni e dei committenti -
I padroni e i committenti sono rsponsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
art.2050 codice civile. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose -
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
art.2051 codice civile. Reponsabilità da cose in custodia -
Chiunque è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
art.2052 codice civile. Danno cagionato da animali -
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è resposanbile dei danni dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o sfuggito, salvo che provi il caso fortuito.
art.2053 codice civile. Rovina di edificio -
Il proprietario di un edificio o di un'altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
art.2054 codice civile. Circolazione di veicoli -
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acqurente con patto di riservato dominio, è responsabilie in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
art.2055 codice civile. Responsablita' solidale -
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, sono tutte obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.
art.2056 codice civile. Valutazione dei danni -
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli art.1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
art.2057 codice civile. Danni permanenti -
Quando il danno alla persona ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
art.2058 codice civile. Risarcimento in forma specifica -
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
art.2059 codice civile. Danni non patrimoniali -
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
SEGUE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI TRIBUNALI DI MERITO in materia di responsabilità civile
Giurisprudenza e sentenze
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