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DEL DIRITTO MONITORIO E DELLA ESECUZIONE CIVILE

Del diritto monitorio e della esecuzione civile.

Tali “branche” del diritto riguardano due aspetti complementari della procedura civile. Attinenti in particolare alla tematica del recupero crediti. Da un lato constano dei cosiddetti procedimenti sommari, in particolare del ricorso per decreto ingiuntivo. Da un altro lato concernono la normativa attinente la realizzazione coattiva di un diritto giudizialmente riconosciuto qualora vi sia l’inadempimento della controparte rispetto alla statuizione del provvedimento giurisdizionale. Tali materie sono trattate principalmente dagli articoli da 474 a 656 del codice di procedura civile, oltre a disposizione contenute in altri codici e leggi e alle normative specifiche di settore contenute in leggi speciali ed altre leggi. Di seguito sono riportati, senza pretesa di esaustività, alcuni articoli significativi riguardanti le anzidette materie.

 

Art.474. Codice di Procedura civile.   Titolo esecutivo.-

L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtu’ di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1)le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2)le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3)gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’art.480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.   

Art.491. Codice di Procedura civile.    Inizio dell’ espropriazione.-

Salva l’ipotesi prevista nell’art.502, l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento.

Nota: (da art successivo 492 cpc 1 comma: Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.).  

Art.513. Codice di Procedura civile.     Ricerca delle cose da pignorare. -

L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.    

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

Il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

Art.529. Codice di Procedura civile.    Istanza di assegnazione o di vendita.-

Decorso il termine di cui all’art.501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose di cui il valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione.  

Al ricorso si deve unire il certificato di iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

Art.552.Codice di Procedura civile.     Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo.-

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede per l’assegnazione o per la vendita delle cose mobili a norma dell’art.529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.

Art.552.Codice di Procedura civile.     Assegnazione e vendita di crediti.-

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione, le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue e temporanee, e i creditori non ne chiedono d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di euro 0,052 di capitale per euro 0,00258 di rendita.

Nota: (da art 543 cpc 1 comma: Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli art.137 e seguenti .).  

Art.553.Codice di Procedura civile.       Forma del pignoramento.-

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal c.c. per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’art.492.

Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.   

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.

Art.567.Codice di Procedura civile.      Istanza di vendita.-

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il  creditore  che  richiede  la  vendita  deve  provvedere,  entro il termine previsto dall'art.497 (sessanta giorni dal deposito del ricorso,ad allegare allo stesso), l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile  pignorato  effettuate  nei  venti anni   anteriori   alla   trascrizione  del  pignoramento; tale documentazione può essere  sostituita  da  un  certificato  notarile attestante le  risultanze  delle  visure  catastali  e  dei  registri immobiliari.     

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinquegiorni (sessanta giorni). Un termine di quarantacinquegiorni (sessanta giorni) è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la  documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento.  Si applica l'articolo 562, secondo  comma.  Il   giudice   dichiara   altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

Nota: (tra parentesi le modifiche antecedenti la Recente Riforma Cartabia del 2022 in vigore dal 28 2 2023)

Art.612.Codice di Procedura civile.       Provvedimento.-

Chi intende  ottenere  l'esecuzione  forzata  di  una sentenza  di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo  la notificazione del precetto, deve  chiedere  con  ricorso  al  giudice dell'esecuzione che siano   determinate  le  modalità  dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione provvede  sentita  la  parte  obbligata. Nella  sua  ordinanza  designa  l'ufficiale  giudiziario che deve procedere all'esecuzione e  le  persone  che  debbono  provvedere  al compimento dell'opera non  eseguita  o  alla  distruzione  di  quella compiuta.

Art.633.Codice di Procedura civile.        Condizioni di ammissibilità-

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o  di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di  una  cosa  mobile  determinata,  il  giudice  competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni  giudiziali  o stragiudiziali o rimborso di spese fatte  da  avvocati,  procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro  legge  professionale,  oppure  ad  altri esercenti una libera professione o arte,  per  la  quale  esiste  una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il  diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purchè  il  ricorrente offra   elementi   atti   a   far  presumere  l'adempimento  della controprestazione o lo avveramento della condizione.

Art.641.Codice di Procedura civile.        Accoglimento della domanda.-

Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633,  il  giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni  dal  deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte  di  pagare  la  somma  o  di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di  queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni,  con l'espresso avvertimento che nello stesso termine  può essere  fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e  che,  in  mancanza  di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il  termine  può essere  ridotto sino a dieci giorni oppure  aumentato  a  sessanta.  Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il  termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino  a  venti  giorni.  Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di  sessanta  giorni e, comunque, non può essere  inferiore  a  trenta  ne'  superiore  a centoventi.

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla  base  di  titoli  che hanno già efficacia esecutiva secondo le  vigenti  disposizioni,  il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il  pagamento.

 

 

SEGUE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI TRIBUNALI DI MERITO in materia di diritto monitorio e esecuzione civile.

Giurisprudenza e sentenze

 

 

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