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DEL DIRITTO PENALE

Del diritto penale.

 

La materia del diritto penale tratta delle normative attinenti ai reati e alle pene.  Il diritto sostanziale penale è integrato dalla normativa processuale penale che ne determina l’applicazione tribunalizia. Le suddette discipline (diritto penale e diritto processuale penale) sono contenute principalmente nel codice penale e nel codice di procedura penale oltre a disposizione contenute in altri codici e leggi e alle normative specifiche di settore contenute in leggi speciali ed altre leggi. Di seguito sono riportati, senza pretesa di esaustività, alcuni articoli significativi riguardanti le anzidette materie.

 

 

Art.1. Codice penale.          Reati e pene: disposizioni espresse di legge.-

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilita.

Art.5. Codice penale.          Ignoranza della legge penale.-

Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.

Art.17. Codice penale.        Pene principali: specie.-

2) l’ergastolo;

3) la reclusione;

4) la multa;

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1) l’arresto;

2) l’ammenda.

Art.39. Codice penale.         Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni .-

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art.40. Codice penale.         Rapporto di casualità .-

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art.42. Codice penale.      Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva .-

Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art.43. Codice penale.         Elemento psicologico del reato .-

Il delitto:

- È doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

-  È preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;

-  È colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilito da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.   

Art.133. Codice penale.         Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena .-

Nell’esercizio del potere discrezionale, indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:

1)dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo, e da ogni altra modalità dell’azione;

2)dalla gravità del danno o dal pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3)dalla intensità del dolo o dal grado della colpa;

Il giudice deve tenere conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1)dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2)dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3)dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4)dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

 

Art.1. Codice di procedura penale.         Giurisdizione penale .-

La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

Art.50. Codice di procedura penale.       Azione penale .-

Il pubblico ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2.Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza e l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio.

3. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art.55. Codice di procedura penale.         Funzioni della polizia giudiziaria.-

1.La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

2.Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

3.Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art.60. Codice di procedura penale.         Assunzione della qualità di imputato.-

1.Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’art.447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

2La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3)La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo (.) oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'art.628 bis.

Nota bene: (Ultimo comma da parola "oppure" fino a "628 bis" nuovo periodo introdotto con la Riforma Cartabia del 2022 in vigore dal 30 12 2022) 

Art.74. Codice di procedura penale.         Legittimazione all’azione civile.-

1.L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art.185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.

Art.96. Codice di procedura penale.         Difensore di fiducia.-

1.L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

2.La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3.La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

Art.187. Codice di procedura penale.         Oggetto della prova.-

1.Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2.Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.

3.Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivanti da reato.  

Art.272. Codice di procedura penale.         Limitazioni alle libertà delle persone.-

1.La libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.

Art.273. Codice di procedura penale.         Condizioni generali di applicabilità della misura.-

1.Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

1-bis.Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli art.192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 272, comma 1.

2.Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Art.470. Codice di procedura penale.         Disciplina dell’udienza.-

1.La disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate del presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell’udienza è esercitata dal pubblico ministero.

2.Per l’esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

Art.529. Codice di procedura penale.          Sentenza di non luogo a procedere.-

1.Se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

2.Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contradditoria.

Art.530. Codice di procedura penale.          Sentenza di assoluzione.-

1.Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

2.Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

3.Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

4.Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.  

Art.533. Codice di procedura penale.              Condanna dell’imputato.-

1.Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.

2.Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati o di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

3.Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

3-bis.Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’art.407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno  dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.

Art.545 bis Condanna a pena sostitutiva (Articolo nuovo introdotto da Riforma Cartabia del 2022 a partire dal 30 12 2022).

1.Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art.53 della legge 24 novembre 1981 n.689, ne da avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, acconsente alla sostutizione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria ovvero se puo' avere luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immeidatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2.Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’art..58 della legge 24 novembre 1981 n.689 nonche’ ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice puo’  acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterno e se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche, e patrimoniali dell’imputato. Il giudice puo’ richiedere, altresì all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semiliberta’, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita’ con la relativa disponibilita’ dell’ente. Agli stessi fini, il giudice puo’ acquisire altresi, dai soggetti indicati altresì dall’art.94 del DPR 9 ottobre 1990 n.309, la certificazione da disturbo da uso di sostanze o di alcool ovvero da gioco da azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi .Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

3.Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli art,57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n.689 . In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato e o confermato è data lettura in udienza ai sensi ai sensi e per gli effetti dell’art 545.

4.Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell’art 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e puo’ essere sostituita con una esposizione riassuntiva. Fuori dei casi di cui all’art.544 comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

 

 

SEGUE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI TRIBUNALI DI MERITO in materia di diritto e procedura penale.

Giurisprudenza e sentenze

 

 

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