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DEL DIRITTO DELLA LOCAZIONE, DEI DIRITTI REALI, DELLA PROPRIETA' E DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI COLLEGATE

Del diritto delle locazioni, dei diritti reali, della proprietà, delle locazioni e delle obbligazioni contrattuali collegate.

Tali “branche” del diritto riguardano aspetti complementari e collegati alla tutela della proprietà immobiliare. Esse constano delle norme riguardanti la proprietà  e i diritti reali., delle normative attinente la locazione degli immobili ed infine delle regole giuridiche nell’ambito dei contratti stipulati nel settore immobiliare. Tali materie sono trattate principalmente dagli articoli da 810 a 1172 (diritti reali e proprietà)- da 1571 a 1606 oltre alle leggi 392 del 1978 e 431 del 1998 (locazione)-da 1173 a 1469 e da 1470 a 1730 (contratti collegati all’ambito immobiliare) del codice civile, oltre a disposizione contenute in altri codici e leggi e alle normative specifiche di settore contenute in leggi speciali ed altre leggi. Di seguito sono riportati, senza pretesa di esaustività, alcuni articoli significativi riguardanti le anzidette materie.

 

Art.832. Codice civile.    Contenuto del diritto.-

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Art.922. Codice civile.          Modi di acquisto.-

La proprietà si acquista  per  occupazione,  per  invenzione,  per accessione,  per  specificazione,  per  unione  o commistione,   per usucapione, per effetto di contratti,  per  successione  a  causa  di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.

Art.978. Codice civile.          Costituzione.-

L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.

Art.981. Codice civile.          Contenuto del diritto di usufrutto.-

L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.

Art.1032. Codice civile.         Modi di costituzione.-

Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo  ha  diritto di  ottenere  da  parte  del  proprietario  di  un  altro  fondo   la costituzione di una servitù, questa, in mancanza  di  contratto, è costituita con  sentenza.  Può anche  essere  costituita  con  atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.

La sentenza stabilisce le  modalità'  della  servitù  e  determina l'indennità dovuta.

Prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.

Art.1100. Codice civile.         Norme regolatrici.-

Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo  o  la  legge  non  dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.

Art.1102. Codice civile.         Uso della cosa comune-.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti difarne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliorgodimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comunein danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutareil titolo del suo possesso.

Art.1117. Codice civile.         Parti comuni dell’edificio-.

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari,  i   sistemi   centralizzati   di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia  elettrica, per  il  riscaldamento  ed  il  condizionamento  dell'aria,  per   la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di

flusso informativo, anche da satellite  o  via  cavo,  e  i  relativi collegamenti fino al punto di diramazione  ai  locali  di  proprietà individuale dei  singoli  condomini,  ovvero,  in  caso  di  impianti unitari, fino  al  punto  di  utenza,  salvo  quanto  disposto  dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Art.1173. Codice civile.         Fonti delle obbligazioni-.

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

 Art.1174. Codice civile.         Carattere patrimoniale della prestazione-.

La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Art.1321. Codice civile.         Nozione-.

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art.1453. Codice civile.         Risolubilità del contratto per inadempimento-.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art.1470. Codice civile.         Nozione-.

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Art.1571. Codice civile.         Nozione-

La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra parte una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

 

SEGUE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI TRIBUNALI DI MERITO in materia di diritto delle locazioni, dei diritti reali, della proprietà, delle locazioni e delle obbligazioni contrattuali collegati.

Giurisprudenza e sentenze

 

 

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