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DEL CONTRATTO DI RETE E DI ALTRI STRUMENTI AGGREGATIVI ED INNOVATIVI NEL DIRITTO DI IMPRESA

DEL CONTRATTO DI RETE E DI ALTRI STRUMENTI AGGREGATIVI ED INNOVATIVI NEL DIRITTO DI IMPRESA

Del contratto di rete e di altri strumenti aggregativi ed innovativi nel diritto di impresa.

Il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi (consorzio, geie, joint venture, partnership, ectect) rappresentano le architetture tecnico-giuridiche per la nascita, lo sviluppo e la gestione di progetti imprenditoriali sinergici e collaborativi. In particolare il contratto di rete, introdotto per la prima volte nel 2009 nel nostro ordinamento, concretizza un cambio di paradigma nelle relazioni aziendali nel contesto di iniziative congiunte. Tali novita' sono estrinsecate nella suddetta contrattualistica in un connubio tra una componente di matrice economico-progettuale ed una di matrice giuridico-civlistica. Tali materie (contratto di rete e altri strumenti aggregativi imprenditoriali) sono trattate e contenute principalmente nel codice civile, in altri codici, nonche' in leggi e normative specifiche di settore contenute in leggi speciali. Di seguito sono riportati, senza pretesa di esaustività, alcune normative e alcuni articoli significativi riguardanti le anzidette materie.

 

CONTRATTO DI RETE

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito dalla Legge 33/2009 e smi

4-ter. Con il contratto di rete  piu'  imprenditori  perseguono  lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a  tal fine si obbligano, sulla base di  un  programma  comune  di  rete,  a collaborare  in  forme   e   in   ambiti   predeterminati   attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi  informazioni o  prestazioni  di  natura  industriale,   commerciale,  tecnica  o tecnologica  ovvero  ancora  ad  esercitare  in  comune  una  o  piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune  e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in  nome  e  per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica, salva la facolta'  di  acquisto  della  stessa  ai  sensi  del  comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede  l'istituzione  di  un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a  svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi:

1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179,  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221;

2)  al  fondo  patrimoniale  comune  si  applicano,   in   quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  agli  articoli  2614  e  2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per  le  obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al  programma  di  rete,  i terzi possono far valere i  loro  diritti  esclusivamente  sul  fondo comune;

3) qualora la rete di imprese abbia  acquisito  la  soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla  chiusura dell'esercizio  annuale  l'organo  comune   redige   una   situazione patrimoniale, osservando,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni relative al bilancio di esercizio della societa'  per  azioni,  e  la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo  2615-bis,  terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti  pubblicitari  di cui al comma 4-quater, il contratto  deve  essere  redatto  per  atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25  del  codice  di  cui  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni, da  ciascun  imprenditore  o  legale  rappresentante  delle   imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro  delle  imprese attraverso il modello standard tipizzato  con  decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita'  competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la  definizione  di  un  programma  di  rete,  che contenga l'enunciazione dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti  da ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione  dello  scopo  comune  e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo  patrimoniale  comune, la misura e i criteri di  valutazione  dei  conferimenti  iniziali e degli eventuali contributi successivi  che  ciascun  partecipante  si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  conferimento puo' avvenire anche mediante  apporto  di  un  patrimonio  destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori  e,  se  pattuite,  le  cause  facoltative  di recesso anticipato e le condizioni  per  l'esercizio  del  relativo  diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole  generali di legge in materia di scioglimento  totale  o  parziale  dei  contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione  sociale  del  soggetto  prescelto  per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi  di  esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole  relative alla sua eventuale sostituzione durante  la  vigenza  del  contratto. L'organo comune agisce in  rappresentanza  della  rete,  quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza  della soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,  partecipanti  al  contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure  di programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei processi  di  internazionalizzazione  e   di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'   all'utilizzazione  di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei  partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle  modalita'

di assunzione delle decisioni di  modifica  del  programma  medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del  comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma  4-ter.1 si procede  alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle   vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di  rete, interessate dalle procedure  di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),secondoperiodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse .

4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la  sezione del registro delle imprese presso cui e'iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese  provvede  alla  comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al  contratto  di  rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le  altre partecipanti,  che  provvederanno  alle  relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e' prevista la  costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita  la  sua sede; con l'iscrizione nella sezione  ordinaria  del  registro  delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede la rete acquista soggettivita' giuridica.  Per acquistare  la  soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b),  c) e  d)  ,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266   e   successive modificazioni ,previa autorizzazione  rilasciata  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero

dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla  relativa richiesta.

 4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi di  foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di  valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati,  di  cui almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta'  o  di un  altro  diritto  reale  o   personale   di   godimento   su   beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente  deve  rappresentare,  in forma consortile o associativa o ad altro titolo,  soggetti  titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale  di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a  vocazione   agro-silvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione  e  l'erogazione  dei  servizi ecosistemici,  nel  rispetto  della  biodiversita'  e  dei   paesaggi forestali, possono:

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi  condivisi  e  sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere  la  gestione  associata   e   sostenibile   delle proprieta'  agro-silvo-pastorali  per  il   recupero   funzionale e produttivo delle proprieta' fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonche' dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali,  del  rischio  idrogeologico  e  di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali  sia in qualita' di esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere  ambientale,educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti  di impresa  agricole.  Le regioni  promuovono  ogni  idonea  iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione.

4-sexies. Per gli anni 2020 e  2021,  il  contratto  di  rete  puo' essere  stipulato  per  favorire  il  mantenimento  dei  livelli  di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi  economiche  in seguito a situazioni di crisi o stati  di  emergenza  dichiarati  con provvedimento delle autorita' competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno  perso  il  posto  di  lavoro  per  chiusura  di attivita' o per crisi di  impresa,  nonche'  l'assunzione  di  figure professionali necessarie a rilanciare le attivita' produttive  nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli  istituti  del  distacco  e  della  codatorialita',   ai   sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso  le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi  connessi  al  rapporto  di  lavoro,  da  emanare  entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle comunicazioni  da  parte  dell'impresa  referente   individuata  dal contratto di  rete  di  cui  al  comma  4-sexies  necessarie  a  dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,  comma  4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di  cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal  comma  4-ter,  il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  con  l'

assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio  nazionale dell' economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di categorie e di territori.

 

 

 

SEGUE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI TRIBUNALI DI MERITO in materia di aggregazioni

Giurisprudenza e sentenze

 

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